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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

3. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento informatizzato, sono trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale è annotato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscri- vono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali sono formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 204, nonchè le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 204, comma 5.

Art. 204 - Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'Amministrazione la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità amministrative per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a erogare.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tale caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 205 - Sommario del registro di contabilità

1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

Art. 206 - Stato di avanzamento lavori

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 175.

2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 205.

3. Sulla base dello stato di avanzamento lavori, il direttore dei lavori predispone un certificato che, firmato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, è preso a base dall'Amministrazione per pagare la rata di acconto.

4. La trasmissione dei documenti, fra il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento per l'esecuzione e fra questi e le strutture dell'Amministrazione preposte al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, è effettuata con modalità compatibili con i tempi di pagamento stabiliti nei capitolati speciali di appalto.

5. Ogni certificato di acconto emesso dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile del procedimento per l'esecuzione, è annotato nel registro di contabilità.

Art. 207 - Contabilizzazione separate di lavori

1. Nel caso di appalti a più capitoli di finanziamento, la contabilità è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento possono non essere distinti.

Art. 208 - Contratti rinnovabili

1. Nel caso di lavori rinnovabili in più esercizi annuali, i lavori relativi a ciascun esercizio sono liquidati chiudendone la contabilità e collaudandoli, come se fossero fra loro distinti.

Art. 209 - Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, e la consegna, qualora non ancora eseguita, delle documentazioni richieste dal capitolato speciale d'appalto con particolare riferimento a quelle inerenti alle certificazioni di legge necessarie per l'esercizio di impianti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. L'ultimo acconto è emesso solo dopo la redazione di quest'ultimo certificato.

3. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere trasmesso al responsabile del procedimento per l'esecuzione, all'Autorità che ha approvato il contratto, con le stesse procedure previste per la consegna dell'articolo 169.

Art. 210 - Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente

a) i verbali di consegna dei lavori

b) gli eventuali atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione

e) gli ordini di servizio impartiti

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni dell'Amministrazione

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilita)

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Art. 211 - Reclami dell'appaltatore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatene la correttezza, il responsabile del procedimento per l'esecuzione invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale è considerato come definitivamente accettato.

Art. 212 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 211, il responsabile del procedimento per l'esecuzione trasmette, per le successive azioni di collaudo delle opere, a Geniodife o all'organo tecnico centrale di Forza armata per gli interventi di cui all'articolo 7 e accompagnandola con una propria relazione finale riservata, la documentazione inerente lo svolgimento dei lavori costituito da

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultima zione dei lavori

d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 210, comma 2

e) domande dell'appaltatore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento per l'esecuzione esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 189.

Art. 213 - Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati con fatture commerciali o note compilate dal direttore dei lavori relativamente a prelievi di materiali dai magazzini dell'Amministrazione.

2. Le fatture sono corredate del visto di buona esecuzione a firma del direttore dei lavori e sono trascritte in apposito registro e conservate complete dei riscontri di quietanza.

3. A corredo di ogni singola fattura, sono conservate copie degli atti concorsuali che hanno portato alla scelta del fornitore per l'acquisto dei materiali e i certificati di collaudo dei materiali ove previsto o i buoni di acquisto di cui al successivo comma 5.

4. L'acquisto dei materiali è regolato da lettera ordinativo fino all'importo di

3.500 euro e la scrittura privata per importi superiori.

5. Nel caso di piccole provviste e di noli per importi non superiori a 1.500 euro, la fornitura è attuata con buoni di acquisto emessi dal direttore dei lavori o da suo delegato nei confronti dei fornitori. Alla fine di ogni mese, o prima se il lavoro è di durata inferiore, il fornitore emette fattura con riferimento ai buoni di acquisto emessi durante il mese.

Art. 214 - Contabilità delle spese di lavori per cottimi

 

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